Le fondamenta costituzionali del welfare aziendale

Dal Rapporto 2016 “Welfare Index PMI” emerge chiaramente che il welfare aziendale è in piena evoluzione soprattutto nelle grandi imprese ma anche nelle piccole medie imprese che occupano l’80% delle aziende italiane.

benefits-analysisLa lettura dei dati della OCSEL della Cisl relativa ai primi sei mesi del 2015 evidenzia un incremento dello sviluppo della contrattazione sul welfare rispetto all’anno precedente.

È in forte e continua espansione la consapevolezza, anche e soprattutto alla luce del nuovo contesto normativo in ambito fiscale e contributivo, apportato della Legge di Stabilità 2016 e della Legge di Bilancio 2017, che il welfare aziendale è fonte di numerose opportunità: contiene i costi, aumenta la produttività, fidelizza e motiva i dipendenti.

Il nuovo scenario normativo, in cui questa consapevolezza si rafforza, ha l’obiettivo di stimolare ed accrescere le iniziative in fatto di welfare aziendale potenziando le agevolazioni fiscali per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare ai dipendenti per finalità di utilità sociali, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, conciliazione vita lavoro.

Per quanto la diffusione del tema del welfare sussidiario possa sembrare di recente attualità nello scenario economico industriale, la natura e le finalità del welfare aziendale affondano le proprie radici nel carattere programmatico della Carta Costituzionale, dove i principi in essa contenuti costituiscono preziose linee guida.

L’impresa che promuove e implementa forme di welfare dà di fatto concretezza al principio di solidarietà sociale ed uguaglianza sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, conformandosi ai valori di responsabilità sociale di cui all’art. 41 secondo cui: «l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La legge determina i programmi e i controlli o l’iniziativa economica privata è libera.

Inoltre, il combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 38 legittima l’operare dei privati nel campo della previdenza sociale e riconosce libertà alle forme di assistenza privata, la cui libertà associativa viene chiaramente sancita ed espressa nell’art. 18 della Costituzione che assicura ai privati di perseguire finalità di carattere sociale.

In attuazione dunque ai principi costituzionali, la cultura del benessere in azienda e del sostegno al reddito del lavoratore si è ormai fatta strada ed è sempre più diffusa tra le imprese italiane seppure, nei fatti, risulta ancora appannaggio delle grandi imprese, le sole a disporre di risorse per attivare le relative pratiche ed iniziative.

Resta pertanto per le PMI, che costituiscono l’80% delle imprese italiane, la necessità di ricercare soluzioni alternative. La libertà associativa di cui all’art 18 costituisce senz’altro una valida soluzione: fondamentali e necessarie le creazioni di reti territoriali per l’implementazione di misure di welfare, partnership tra imprese e altri attori che operano sul territorio di appartenenza.

Autore: Annamaria Mirra

 

 

 

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