Lavoro agile ai sensi della legge 22/05/17 n. 81

La legge in esame regolamenta il lavoro agile sia nel settore privato che in quello pubblico, rappresentando, in questo settore, una novità assoluta che nel medio-lungo termine porterà dei benefici in termini di riduzione dei costi, incremento della produttività e benessere delle risorse; si pensi, ad esempio, al risparmio sui canoni di locazione che gli enti pubblici attualmente sopportano, sulle utenze ed altri costi diretti ed indiretti. Si pensi al beneficio che genera lo smart working in relazione alla riduzione dell’inquinamento ambientale e del miglioramento della qualità di vita per tutti quei soggetti che non dovranno più sopportare tante ore di traffico cittadino per raggiungere la sede di lavoro. Si immaginino i benefici sulla qualità della vita e della prestazione lavorativa in termini di conciliazione vita-lavoro per chi ha bambini, soggetti portatori di handicap o genitori anziani non autosufficienti; ancor di più nei grandi centri urbani.

Nello specifico la legge si caratterizza per alcuni aspetti, tra i quali vanno segnalati:

– la prestazione può essere svolta entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dal CCNL;

– il datore di lavoro è responsabile per la sicurezza ed il buon funzionamento degli apparati tecnologici;

– l’accordo tra le parti deve essere scritto, al fine di garantire sia i diritti dei lavoratori che del datore di lavoro:

Lavoratore:

  1. devono essere definiti sia gli strumenti del lavoro sia il loro utilizzo;
  2. devono essere indicati i tempi di riposo;
  3. devono essere definite le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dagli strumenti di lavoro;
  4. deve essere definito se l’accordo è a tempo determinato o indeterminato;
  5. devono essere garantiti gli stessi trattamenti economici e normativi di chi presta la propria prestazione lavorativa in azienda; incluso il riconoscimento per la formazione continua e l’acquisizione delle competenze.

Datore di lavoro:

  1. nei limiti dell’art. 4 legge 20.05.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori) il datore di lavoro può applicare il proprio potere di controllo e disciplinare attraverso il regolamento sull’utilizzo degli strumenti tecnologici di lavoro.

     

– il lavoratore ha diritto a pari tutela in caso di infortunio dei lavoratori in azienda; è tutelato anche il lavoro in itinere che riguarda il tragitto casa-lavoro/lavoro-casa, che in questo caso sarebbe casa-postazione di lavoro/postazione di lavoro-casa.

Questo rappresenta l’elemento che richiederebbe maggiori spiegazioni. Sia perché la tutela infortunistica è legata, come dice la legge, “alla prestazione lavorativa”, sia perché è tutelato il lavoro in itinere che ha, di per sé, dei limiti.

Nel primo caso risulta essere di difficile verificabilità un infortunio che avviene nello stesso luogo in cui deve essere svolta la prestazione di lavoro agile, ma al di fuori dell’orario di lavoro concordato. Esempio: se il luogo di lavoro scelto per il lavoro agile è la propria casa, il lavoratore potrebbe sempre dire che un qualsiasi infortunio è avvenuto durante le ore di lavoro; nessuno potrebbe testimoniare il contrario.

E’ presumibile pensare che, proprio per l’impossibilità di dimostrare il contrario, molti infortuni saranno a discapito del datore di lavoro e indennizzati dall’Inail. Tale profilo si lega tra l’altro alla necessità di adottare un’assicurazione extraprofessionale, che copra anche gli infortuni non legati all’ambito lavorativo ma occorsi nello stesso luogo e negli stessi orari in cui la prestazione deve essere svolta (abitazione propria).

Per quanto riguarda l’infortunio in itinere, presupponendo che ogni luogo può essere considerato postazione di lavoro purché abbia i requisiti minimi tecnologici ed ambientali, la sola definizione certa del luogo nel regolamento richiesto dalla stessa norma può essere un limite alla richiesta di indennizzo di incidenti che in realtà non sarebbero connessi al lavoro in itinere. In questo caso la postazione di lavoro viene identificata nell’accordo di attivazione dello smart working, quindi nel caso in cui venga scelta la propria abitazione non si potrebbe configurare l’infortunio in itinere.

Autore: Vincenzo Perrone

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