La disciplina del premio di risultato prevista dal Decreto attuativo della Legge di stabilità

Innovazione oraria e organizzativa e coinvolgimento dei lavoratori tra le parole chiave

Innovation modFirmato il 25 marzo il Decreto attuativo dei commi dal 182 al 191 della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), chiamato a regolamentare la nuova disciplina del premio di risultato nel periodo di imposta 2016 e successivi, e l’utilizzo dei voucher per l’erogazione di servizi alla persona introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 attraverso una integrazione dell’articolo 51 del TUIR.

In riferimento alla disciplina del premio di risultato fiscalmente agevolato previsto dalla Legge di stabilità, sono diverse le importanti novità previste dal Decreto attuativo.

La prima fa riferimento ai criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che devono essere previsti nei contratti di secondo livello per usufruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%.

Il Decreto precisa che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione – che vanno verificati in maniera obiettiva – possono consistere in un aumento della produzione o in risparmio dei fattori produttivi ma anche “nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”. Interessante osservare che tra gli indicatori di misurazione e verifica suggeriti dalla legge n.208/2015 vi siano le modifiche all’organizzazione o ai regimi di orario e la riduzione dei tassi di assenteismo.

Prevista, inoltre, la possibilità di sostituire in tutto o in parte le somme erogate con servizi di welfare aziendale: in questo caso si applica la totale detassazione e decontribuzione. Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali  sottoscritti dalle rappresentanze sindacali e depositati entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Il Decreto disciplina, inoltre, gli strumenti  e le modalità attraverso cui le aziende possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro che consentono l’incremento dai 2.000 ai 2.500 euro del premio di risultato.

All’art.4, in particolare, si precisa la necessità di prevedere, all’interno dei contratti collettivi, un piano che stabilisca, ad esempio, “la costituzione di gruppi di lavoro composti pariteticamente da rappresentanti aziendali e dei lavoratori, che siano finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione”. Necessaria, altresì, la previsione di “strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi e delle risorse necessarie” e rapporti periodici di monitoraggio sulle azioni e i risultati raggiunti. Al fine di scongiurare una coinvolgimento solo formale dei lavoratori, il decreto esclude l’innalzamento del tetto di importo del premio di risultato per gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento e formazione.

Non si può che salutare positivamente queste novità: si tratta, infatti, di previsioni rilevanti che promuovono nuova centralità ai processi di innovazione volti a coniugare efficienza aziendale, destandardizzazione dei tempi e modi di lavoro  e coinvolgimento sostanziale dei lavoratori nelle azioni di miglioramento. Spetta adesso alle imprese cogliere appieno la portata e i vantaggi anche fiscali connessi a modelli più inclusivi di competitività.

Autore: Francesca Venuleo

 

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