La certificazione di genere: verso la parità nelle imprese

Tra i vantaggi della certificazione esoneri contributivi, punteggi premiali nella partecipazione a bandi e fondi europei, nazionali e regionali.

ll PNRR, all’interno della missione 5, ha destinato dieci milioni di euro alla creazione del Sistema Nazionale di Certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in alcune dimensioni che incidono sulla qualità del lavoro.

Il fine è la creazione di un sistema di monitoraggio sullo stato e le condizioni di lavoro di uomini e donne all’interno dei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere imprese di tutte le dimensioni, incentivando nella fase sperimentale la certificazione per imprese di medie, piccole e micro-dimensionisupportata da servizi di accompagnamento e assistenza.

L’intervento ha lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre quei gap qualitativi che ancora sfavoriscono le donne nel lavoro (gender pay gap, segregazione orizzontale e verticale).

In tale ottica, la Legge 162/2021 ha introdotto la certificazione nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), prevedendo anche le misure premiali per le imprese che la otterranno.

I vantaggi conseguibili dalle imprese attraverso la certificazione della parità di genere consentiranno di ottenere un esonero contributivo nella misura dell’1% e nel limite massimo di €50.000 annui per ciascuna azienda nonché di vedersi riconosciuto un punteggio premiale nella partecipazione per bandi e fondi europei, nazionali e regionali.

La normazione tecnica privata UNI ha pubblicato la Prassi di riferimento Uni 125:2022, recepita dal DPCM del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° luglio, che ha definito un primo quadro di standard di riferimento che potrà essere utilizzato per la certificazione della parità di genere. 

La Prassi, al fine di misurare l’efficacia delle azioni intraprese dall’organizzazione per creare un ambiente di lavoro inclusivo delle diversità, ha elaborato una serie di KPI (key performance indicator, indicatori chiave di prestazione) suddivisi in 6 aree: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Ciascuna area ha un peso percentuale specifico nella valutazione dell’organizzazione aziendale e a ciascun indicatore è associato un punteggio. Per conseguire la certificazione, l’azienda deve raggiungere uno score minimo di sintesi complessivo del 60% e la verifica si ripeterà con cadenza annuale.

La platea dei soggetti interessati dall’adempimento è stata ampliata rispetto al passato, in quanto è stata abbassata la soglia minima dimensionale da 101 a 51 dipendenti e, dall’altro, il rapporto potrà essere volontariamente inviato anche da aziende (da 1 a 50 dipendenti) non tenute.

Infatti, le micro-aziende (1-9 addetti) e le piccole (10-49 addetti) saranno monitorate solo in relazione ad alcuni obiettivi, con una differenziazione rispetto alle medie imprese (50-249 addetti) e alle grandi (oltre 250 addetti). Sono escluse dall’applicazione della Prassi Uni 125:2022 le partite Iva che non hanno dipendenti o addetti.

Inoltre, è stato reso disponibile l’applicativo, che le aziende con oltre 50 dipendenti devono utilizzare per redigere e trasmettere entro il 30 settembre il rapporto biennale delle pari opportunità 2020-2021.

Per il futuro è confermata, invece, la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.

La scadenza del prossimo 30 settembre va, pertanto, considerato con particolare attenzione, tenendo presente che il regime sanzionatorio non punisce la mancata trasmissione del rapporto, ma si applica alla mancata ottemperanza all’invito della Direzione Regionale del Lavoro di provvedere.

Da quest’anno è stata introdotta per la mancata presentazione del rapporto biennale una sanzione “indiretta”. L’art. 47 del decreto legge 77/2021 dispone che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti debbono produrre al momento della presentazione della domanda di partecipazione a una gara, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso.

Inoltre, le aziende che occupano da quindici dipendenti a cinquanta dipendenti sono tenute a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile che ha contenuti omologhi a quelli del rapporto biennale.

La mancata presentazione preclude la possibilità per l’operatore economico inadempiente di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse collegate al PNRR.

La stazione appaltante potrebbe anche stabilire misure premiali per i partecipanti che dimostrano particolare attenzione ai comportamenti sociali, alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché a modalità innovative di organizzazione del lavoro.

La Legge di Bilancio per il 2022, incrementando la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, ha stanziato risorse utilizzabili proprio per l’acquisizione della certificazione da parte delle imprese, istituendo anche un ulteriore fondo per tutte quelle attività di formazione che si riveleranno propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere.

avv. Marco de Feo

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