Defiscalizzazione dei beni e servizi di welfare aziendale e utilizzo dei voucher
È stato approvato il Decreto interministeriale in cui vengono definiti i criteri per poter usufruire della defiscalizzazione dei premi produttivi e dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva al 10%, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Un provvedimento atteso e importante sotto molteplici punti di vista, e che costituisce un importante spinta per l’introduzione di misure di welfare aziendale.
Di fondamentale importanza la previsione in base alla quale la defiscalizzazione dei premi di risultato debba essere legata alla predisposizione di indici e criteri idonei a valutare l’incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali criteri, affinché possano essere considerati validi ed efficaci, devono essere inseriti e previsti nei contratti aziendali e/o territoriali, da depositarsi entro 30 giorni dalla loro stipula presso la Direzione territoriale del Lavoro competente. Tale previsione, insieme alla possibilità di defiscalizzare le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’imprese, fornisce un rilevante stimolo alla partecipazione e al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende.
Quanto sopra va collegato all’art. 51 del TUIR, modificato dalla stessa Legge di Stabilità 2016, in base al quale il premio di risultato può essere erogato al lavoratore, anche parzialmente, in beni e servizi anziché in denaro, secondo le modalità previste dallo stesso articolo 51, giungendo in questo modo alla completa detassazione del premio di risultato.
Un accenno particolare merita l’art. 6, comma 1, del Decreto attuativo, che richiamando il nuovo comma 3-bis dell’articolo 51, aggiunto dalla Legge di stabilità 2016, prevede la facoltà per il datore di lavoro di erogare i beni, servizi e prestazioni di welfare aziendale attraverso voucher, siano essi cartacei o elettronici. Il decreto si premura di chiarire che tali voucher non possano essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possano essere ceduti a terzi né siano passibili di essere integrati da parte del lavoratore, allo scopo di evitarne la loro “monetizzazione”, e che pertanto diano diritto, per l’intero valore nominale, ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, chiaramente individuati e preesistenti al riconoscimento del voucher.
Il successivo secondo comma introduce tuttavia una deroga per quanto concerne i beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, e cioè i cosiddetti fringe benefits, per i quali viene prevista la possibilità di indicare cumulativamente tali beni e servizi in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo stabilito dalla normativa, e cioè 258,23 euro.
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