Novità normativa
Il Decreto Legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ed entrato immediatamente in vigore, ripristina la decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La novella normativa, sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000€ delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800€ ed una decontribuzione totale a favore del lavoratore.
Il nuovo comma 189 sancisce un doppio vantaggio. Per il datore di lavoro, che fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio, e per il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo ma, almeno su una quota, non anche quello contributivo. Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori. Tale agevolazione è valida solo per i contratti sottoscritto dopo il 24.04.2017
Cosa si intende per partecipazione dei lavoratori?
La norma, come già nella precedente formulazione, richiama la necessità di coinvolgere “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188” al fine di poter riconoscere il beneficio su una quota di premio erogato. L’inciso è un evidente rimando all’art. 46 della Costituzione, il quale riconosce il diritto del lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi senza però esplicitare mai, in questo specifico contesto, un diritto alla partecipazione agli utili o al capitale.
A tale collaborazione, ad esempio, si perviene, secondo quanto già previsto dal art. 4 del D.I. 25 marzo 2016, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive. L’esigenza sottesa è quindi quella di promuovere forme di collaborazione e partecipazione dei prestatori di lavoro che determinino un incremento della competitività dei sistemi produttivi. Come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2016, al fine di beneficiare della nuova previsione è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.”
Sia il decreto interministeriale che la circolare sopra richiamata menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.
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